STATUTO DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA
“NINO ROTA”
DI MONOPOLI


Statuto approvato con Decreto n. 407 del 6 ottobre 2005 della Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e modificato in adempimento al Decreto n. 112 dell'11 giugno 2007 della Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 30 ottobre 2007.


PREMESSA

Il Conservatorio di Musica di Monopoli, con annessa scuola media, nasce come sezione staccata del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari il 1° ottobre 1971, istituzione ratificata con D.P.R. n. 1178 del 18 dicembre 1973, allora Direttore il M° Nino Rota. L’autonomia del Conservatorio di Musica di Monopoli è stata sancita con D.I. del 28 dicembre 1999 e formalizzata in data 11 aprile 2000 con comunicazione prot. n. 5413 dell’Ispettorato per l’Istruzione Artistica del Ministero della Pubblica Istruzione.

TITOLO I   PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Natura e ruolo dell’Istituzione

  1. L'Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale, Conservatorio di musica “Nino Rota” di Monopoli (di seguito denominata Conservatorio) ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'Art. 2 comma 4 della legge 508/99, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione.
  2. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato, ha sede legale in Monopoli e intende svolgere la propria attività istituzionale anche presso altri centri di formazione, appositamente creati in sedi diverse da quella originaria, ma sempre dipendenti da esso.
  3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, artistica, scientifica e di ricerca, organizzativa, negoziale, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
  4. Adotta, nel perseguimento delle sue finalità, il metodo della programmazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali.
  5. Promuove e utilizza forme di collaborazione, cooperazione e consorzio con altre Istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private.

 

Art. 2 Libertà e diritti fondamentali

  1. Il Conservatorio tutela la piena libertà della circolazione delle idee e dell’espressione artistica nonché la libertà di espressione politica, sindacale e religiosa, nei limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti interni.
  2. Garantisce le pluralità culturali contemporanee nella consapevolezza delle proprie radici storiche.
  3. Garantisce altresì le libertà di ricerca e di insegnamento stabilite dalla Costituzione e da atti normativi europei, promuove il confronto culturale e un’ampia diffusione della conoscenza, riconosce le associazioni studentesche e quelle sindacali dei dipendenti, s’impegna a creare le condizioni per l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dallo Statuto e dai principi a cui esso si informa.
  4. Garantisce al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento, nel rispetto delle esigenze di coerenza con l’ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
  5. Persegue finalità di formazione superiore attraverso il costante aggiornamento didattico, artistico, culturale e professionale dei propri docenti e del personale non docente per quanto di specifica pertinenza.
  6. Favorisce la pubblicità e la trasparenza delle informazioni e degli atti normativi, contabili ed amministrativi.
  7. I docenti sono tenuti all’osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli ordinamenti didattici e dagli organi collegiali in materia di coordinamento dell’attività didattica, al fine di assicurare il diritto all’apprendimento degli studenti e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 

Art. 3 Finalità e principi organizzativi

  1. Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell’alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione e alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche previste dai vigenti e futuri ordinamenti didattici, nonché, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, ai corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore in conformità ai regolamenti di cui all’art. 2, comma 7 della legge n. 508/99.
  2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti, il Conservatorio stabilisce i criteri generali e le finalità specifiche della propria azione, per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che esso destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione.
  3. Salvaguardando la normativa sulla proprietà intellettuale e artistica, il Conservatorio si riserva la piena titolarità dei diritti sulle proprie produzioni.
  4. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale il Conservatorio persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti con Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e con Università italiane e straniere.
  5. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, della ricerca e della produzione artistica.
  6. L’organizzazione del Conservatorio si ispira al principio della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e di gestione.
  7. Adegua l'offerta didattica ed i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della cultura e della società. A tale scopo si dà gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, anche avvalendosi di opportuni studi di settore.
  8. Promuove all’occorrenza forme di collaborazione con gli studenti, nonché con associazioni e/o cooperative da essi formate per i servizi di supporto alle proprie strutture, con esclusione di ogni attività inerente la docenza, lo svolgimento degli esami o che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

 

Art. 4 Attività didattiche e titoli di studio

  1. L’ ordinamento degli studi viene disciplinato attraverso il regolamento didattico d'Istituto nel rispetto delle norme, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
  2. Il regolamento didattico d'Istituto tiene conto degli ordinamenti didattici di alta formazione nazionali ed europei, in relazione alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all’ evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico. Definisce i propri curricula, nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati, anche a seguito di apposite convenzioni con facoltà universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione - anche riorganizzate in Politecnici delle Arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dagli articoli correlati del presente Statuto.
  3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e didattico - pedagogica.
  4. Il Conservatorio può promuovere e organizzare, nel campo degli ambiti disciplinari di propria competenza, corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi e seminari di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con tutte le sue finalità.
  5. Assicura inoltre servizi di tutorato per i propri studenti, nonché attività di orientamento per l’iscrizione agli studi e ai corsi di ogni livello e tipologia, anche collaborando con Enti pubblici e privati.
  6. Rilascia specifici titoli accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore ed in particolare dall’art. 2 comma 5 della Legge n. 508/99 e art. 4 commi 1,2,3,3 bis,3 ter come modificati dalla Legge n. 268 del 22/11/2002.

 

Art. 5 Attività di ricerca

  1. Il Conservatorio promuove e svolge attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l’attività didattica. E' garantita l’autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca ed è favorito l’accesso del singolo studioso e dei gruppi all’utilizzazione di attrezzature e servizi, nel rispetto dei fini istituzionali, delle priorità che saranno stabilite dal Consiglio Accademico e dei principi e disponibilità di bilancio.
  2. In osservanza dei fini istituzionali, può promuovere attività di ricerca per conto terzi ed in collaborazione con soggetti ed Enti esterni, regolamentandone lo svolgimento.
  3. Promuove la ricerca e la sperimentazione sui nuovi linguaggi espressivi, sulle nuove tecnologie e le nuove tecniche artistiche. 4.Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, strumentale, museale, audiovisivo e multimediale e può concorrere nella tutela, conservazione e salvaguardia dei patrimoni bibliografici, strumentali e museali anche nel territorio su cui opera, contribuendo alla più ampia fruizione e valorizzazione di tali patrimoni. Per quanto attiene l’organizzazione, la gestione, la fruizione del patrimonio suddetto, anche in relazione all’organizzazione dei servizi della Biblioteca, si rinvia a norme specifiche previste nel Regolamento generale.

 

Art. 6 Attività formative e di produzione

  1. Il Conservatorio attiva i livelli propri dell’Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce, attraverso gli organi competenti, le finalità delle correlate attività di produzione.
  2. Programma i corsi d'indirizzo, qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
  3. Pur privilegiando le attività di produzione rivolte alla verifica dell'efficacia dell'azione didattica ed alla valutazione delle abilità conseguite dagli studenti, il Conservatorio ha piena autonomia nel realizzare attività di produzione anche con l'apporto di qualificate componenti esterne ed esercitare altresì attività editoriali, discografiche e multimediali.

 

Art. 7 Accordi di collaborazione

  1. Il Conservatorio, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione in campo musicale, artistico, scientifico e didattico, può concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e con Enti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali. Tali accordi si possono concretare nella costituzione di Fondazioni, partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni, anche con riferimento a protocolli e accordi internazionali, attraverso scambi didattico-culturali, gemellaggi e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni del Conservatorio.
  2. Il Conservatorio si prefigge altresì il fine di sviluppare relazioni con altre Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e con strutture Universitarie.
  3. Nei settori di sua competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, il Conservatorio può svolgere prestazioni per conto terzi.

 

Art. 8 Finanziamenti

  1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti sia da parte dello Stato, sia da parte dell’Unione Europea, da erogazioni di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati e da entrate proprie.
  2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, donazioni, redditi conseguenti a prestazioni, sponsorizzazioni e redditi patrimoniali, frutti e alienazioni del patrimonio, nonché da proventi derivanti dalla concessione in uso degli spazi e della dotazione strumentale per attività culturali.
  3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare la copertura, anche parziale, di tutti i costi sostenuti.
  4. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti, mutui o forme di leasing, eventualmente utilizzando la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da consentire l’equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

 

Art. 9 Diritto allo studio

  1. Il Conservatorio promuove l’accesso a tutti i gradi dello studio agli studenti capaci e meritevoli, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ed ogni altro impedimento per una effettiva uguaglianza di opportunità.
  2. Per la concreta realizzazione del diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità di bilancio: a) può concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi; b) può concedere borse, sussidi di studio e premi, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati ai propri studenti, per favorire attività di studio e di ricerca e tirocinii pratici anche all'estero; c) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione anche presso altri Istituti, con particolare attenzione ai programmi comunitari, e pubblicizza gli interventi di sua competenza in materia di diritto allo studio; d) cura particolari convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di erogare servizi a prezzi contenuti.

 

Art. 10 Libertà di associazione e di riunione

  1. Il Conservatorio favorisce le attività promosse da associazioni e cooperative costituite con finalità culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie componenti interne (personale e studenti).
  2. Garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale del Conservatorio o previste nella normativa vigente.
  3. Favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative artistiche, musicali, scientifiche e culturali.
  4. L'uso degli spazi del Conservatorio per le attività sopra descritte, anche su richiesta di soggetti esterni, è disposto dal Presidente, sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento generale del Conservatorio, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura ed il funzionamento dell'Istituzione.

 

Art. 11 Principi di comportamento

  1. I docenti, il personale non docente e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri del Conservatorio.
  2. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione ai diversi organi di governo.
  3. I singoli componenti la comunità del Conservatorio sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti degli organi collegiali e ad assumere, all'interno degli spazi del Conservatorio e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione.
  4. Ai docenti è richiesta la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dal presente Statuto o istituiti dal Direttore o contemplati dai Regolamenti di cui ai successivi articoli.

 

TITOLO II AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 12 Statuto

  1. Il presente Statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio, è adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 21.12.1999, n. 508 e dell’art. 14 comma 1, comma 2 lettera a) e comma 3 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132.
  2. E’ deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo la notifica della sua approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  3. Per quanto non specificato nel presente Statuto e nei Regolamenti da esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti nell’ordinamento dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
  4. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Presidente, il Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei Professori.
  5. Qualora la proposta non sia stata formulata direttamente dal Consiglio di amministrazione, viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sulla sua ammissibilità; in caso contrario il Consiglio di amministrazione rinvia la richiesta all’organo proponente, la modifica unitamente alle proprie osservazioni, invitandolo a pronunciarsi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio di amministrazione, sentiti il Collegio dei Professori ed il Consiglio Accademico, assume la delibera definitiva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
  6. Le modifiche allo Statuto sono deliberate con le stesse modalità previste per la sua emanazione, con decreto del Presidente ed entrano in vigore, previa approvazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

Art. 13 Regolamento generale del Conservatorio

  1. Il Regolamento generale del Conservatorio contiene, salvo quanto specificamente riservato ai regolamenti di cui agli artt. 14, 15 e 29, comma 1, tutte le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.
  2. Il Regolamento è deliberato, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione del Conservatorio, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è emanato con decreto del Presidente.

 

Art. 14 Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

  1. La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
  2. Tale Regolamento viene emanato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è approvato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

Art. 15 Regolamento didattico del Conservatorio

  1. Il Regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.
  2. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti e viene adottato con decreto del Presidente, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento per gli ordinamenti didattici, di cui all’art. 2, comma 7 lett. h) della Legge 508/99.
  3. Tale Regolamento è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

 

Art. 16 Regolamento per il tutorato

Il Regolamento istitutivo del tutorato ai sensi dell' art. 13 della legge n. 341/1990 è emanato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, e costituisce appendice al Regolamento didattico. I servizi di tutorato saranno definiti nei rispettivi Regolamenti interni.

Art. 17 Regolamenti interni di gestione ed organizzazione

  1. I Regolamenti di gestione ed organizzazione contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento delle strutture e dei centri di servizio, sono formulati dai rispettivi consigli, qualora previsti, a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio Accademico; ai suddetti organi spetta il compito di accertarne la compatibilità con le prescrizioni di legge, con lo Statuto e con i Regolamenti del Conservatorio, eventualmente richiedendone il riesame con atto motivato.

 

Art. 18. Modifiche ai Regolamenti

Le modifiche ai Regolamenti di cui agli articoli 13 – 14 – 15 – 16 - 17, saranno adottate con le medesime procedure previste per la loro emanazione.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 19 Definizione

  1. Organi necessari del Conservatorio sono: a) Il Presidente; b) Il Direttore; c) Il Consiglio di Amministrazione; d) Il Consiglio Accademico; e) Il Collegio dei Revisori; f) Il Nucleo di Valutazione; g) Il Collegio dei Professori; h) La Consulta degli Studenti.
  2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

 

Art. 20 Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale del Conservatorio, salvo quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 del Regolamento sull'Autonomia Statutaria.
  2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il Consiglio Accademico effettuta la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
  3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
  4. Il Presidente si adopera, congiuntamente al Direttore, a promuovere e favorire i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive del contesto territoriale in cui opera.
  5. Assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti che, se di competenza del Consiglio di amministrazione, nell’impossibilità di convocarlo in tempo utile, verranno sottoposti alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva.
  6. Al Presidente è attribuito un compenso a carico del bilancio del Conservatorio, il cui ammontare è determinato entro i limiti di cui all’art. 19 comma 3 del presente Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 21 Il Direttore

  1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
  2. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, fissandone i relativi ordini del giorno e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
  3. Il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio nonché dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2 comma 7 lett. a) della Legge n.508/99.
  4. Dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta; è nominato con decreto del Ministro.
  5. L'elezione avviene per scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regolamento generale.
  6. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi dell’art. 241 comma 5 del DLGS 297 del 1994 (nomina di personalità di chiara fama), il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico;
  7. Il Direttore ha diritto di richiedere, per il periodo del suo mandato, la limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.
  8. L'incarico di Direttore non è compatibile con eventuali incarichi stabili di direzione, di partecipazione, di consulenza o di cointeresse di gestione in Istituti Musicali Pareggiati.
  9. Il Direttore può designare un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, con particolari esperienze gestionali o che abbia già ricoperto, nell’ambito dei Conservatori, cariche che presupponevano l’elettività, con almeno 5 anni di servizio nella sede del Conservatorio di Monopoli, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

10. L’esercizio vicario di funzioni del vicedirettore può essere esercitato esclusivamente nelle competenze che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

11. Negli organi accademici il Vice Direttore non ha diritto di voto se è presente il Direttore. La carica di Vice Direttore è incompatibile con altre cariche negli altri organismi interni al Conservatorio.

12. Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite. Il Direttore può altresì designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza.

13. Il Direttore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi, con motivato provvedimento e previa delibera del Consiglio di amministrazione, dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni al Conservatorio.

14. Dell’assegnazione dei predetti incarichi il Direttore dà comunicazione al Consiglio Accademico ed al Consiglio di amministrazione.

15. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

16. Al Direttore è attribuito un compenso a carico del bilancio del Conservatorio il cui ammontare è determinato entro i limiti di cui all’art. 19 comma 3 del presente Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
  2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: a) il Presidente; b) il Direttore; c) un Docente del Conservatorio oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti; d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti che abbia raggiunto la maggiore età; e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli Enti pubblici e privati.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di Enti, anche territoriali, Fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
  4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
  5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
  6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare: a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione; b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 132/2003, la programmazione della gestione economica del Conservatorio; c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il rendiconto consuntivo, i contratti e le convenzioni di propria competenza; d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico. f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi; g) determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; h) delibera le eventuali acquisizioni, modifiche ed alienazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
  7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
  8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
  9. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico.

10. Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente designa un Vice Presidente che presiede le sedute in caso di sua assenza o impedimento.

11. Ai membri del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso a carico del bilancio del Conservatorio il cui ammontare è determinato entro i limiti di cui all’art. 19 comma 3 del presente Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 23 Il Consiglio Accademico

  1. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio il Consiglio accademico definisce la politica generale ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica.
  2. Il Consiglio Accademico è composto da undici membri.
  3. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede: a) Otto Docenti del Conservatorio, eletti dal corpo docente, in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato, in possesso di un curriculum professionale che illustri una pluriennale attività nel campo didattico, artistico della produzione musicale e/o della ricerca. b) Due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
  4. La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio Accademico è disposta con decreto del Direttore.
  5. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
  6. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  7. Il Consiglio Accademico si avvale della consulenza del Direttore Amministrativo per ciò che attiene l'aspetto finanziario e contabile della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.
  8. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
  9. Il Consiglio Accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio, adottando motivata delibera.
  10. Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle professionalità esistenti nel Conservatorio, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento: a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca; b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e relaziona a fine anno al Collegio dei Professori; c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; d) esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/99; e) autorizza, motivando adeguatamente ed in presenza di eccezionali doti, l’ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di studio prescritto, in conformità al Regolamento di cui all’art. 2 comma 7 della Legge 508/99.
  11. Delibera, in conformità ai criteri generali fissati dall'art. 2 comma 7 lettera h) della legge 508/99, il Regolamento didattico, sentito il parere del Collegio dei professori e della Consulta degli studenti.
  12. Delibera il Regolamento degli studenti, sentito il parere della Consulta degli studenti.
  13. In particolare coordina la programmazione didattica e formativa fra i vari corsi di studio e delibera: a) sui progetti di formazione professionale docenti e sulla costituzione e la disattivazione delle strutture formative di indirizzo; b) sui piani di studio dei corsi di formazione pluriennali; c) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti afferenti le materie di sua competenza; d) sui criteri generali dell’ attività didattica, della produzione, dei progetti congiunti e delle collaborazioni con altre Istituzioni;
  14. Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione.
  15. E’attribuito ai membri del Consiglio Accademico un compenso a carico del bilancio del Conservatorio il cui ammontare è determinato entro i limiti di cui all’art. 19 comma 3 del presente Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 24 Il Collegio dei revisori

  1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
  2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  3. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
  4. E’ attribuito ai membri del Collegio dei Revisori un compenso a carico del bilancio del Conservatorio il cui ammontare è determinato entro i limiti di cui all’art. 19 comma 3 del presente Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 25 Il Nucleo di valutazione

  1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
  2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione di contributi finanziari da parte del Ministero; c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
  3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
  4. E’ attribuito ai membri del Nucleo di valutazione un compenso a carico del bilancio del Conservatorio il cui ammontare è determinato entro i limiti di cui all’art. 19 comma 3 del presente Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 26 Il Collegio dei Professori

  1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i Docenti in servizio presso il Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte.  
  2. E’ convocato dal Direttore e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico o da un terzo del Collegio medesimo.
  3. Supporta le attività del Consiglio Accademico: a) formulando proposte relative all’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica e volte al miglioramento dell’offerta formativa; b) formulando pareri e avanzando richieste sulla revisione dello Statuto; c) esprimendo il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente; d) proponendo iniziative volte all’aggiornamento del personale docente; e) svolgendo le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

 

Art. 27 La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da: a) Una rappresentanza di studenti eletti, il cui numero è determinato in rapporto agli studenti

regolarmente iscritti, ai sensi dell’Art. 12 comma 1 del D.P.R. 28/02/03, n. 132 ; b) 2 studenti eletti nel Consiglio Accademico.

2. L’elettorato attivo e passivo è costituito dagli studenti che hanno raggiunto la maggiore età.

3. I rappresentanti degli studenti nella consulta hanno un mandato triennale e, purchè abbiano conservato i requisiti per l’eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta, Ogni anno si svolgono, entro il 30 novembre, le elezioni per coprire i posti eventualmente risultati vacanti nella Consulta

4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

5. Il Consiglio d'amministrazione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

 

TITOLO IV STRUTTURE DEL CONSERVATORIO

Art. 28 Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca, di produzione e attività loro connesse  

  1. Successivamente alla emanazione del Regolamento sugli ordinamenti didattici, previsto dall’art. 2 comma 7. lettera h) della Legge 508/99, si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture di cui al presente articolo e degli organi necessari al loro funzionamento.
  2. In attesa della emanazione di tale regolamento, con delibera del Consiglio accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Professori, il Conservatorio può attivare iniziative finalizzate a fornire agli studenti la più ampia offerta formativa attraverso strutture atte a favorire l’acquisizione di crediti valutabili nei futuri percorsi di studio.

 

TITOLO V STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 29 Organizzazione degli uffici

  1. L’Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento, emanato dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio. Tale Regolamento viene emanato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è approvato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
  2. Per l’assolvimento di tutte le pratiche amministrative, il Conservatorio può, nei limiti della normativa vigente e previa delibera del Consiglio di amministrazione, avvalersi di strutture esterne, anche convenzionate o consorziate, di società di servizi e può stipulare contratti a termine con personale esterno, su proposta motivata del Direttore Amministrativo per l’esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l’impiego delle professionalità interne all’istituto.
  3. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.
  4. L'incarico di Direttore Amministrativo, di durata quinquennale rinnovabile, è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di diploma di laurea prevista dalla normativa vigente e già appartenente all'area direttiva.
  5. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 30 Il Direttore Amministrativo

  1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi del Conservatorio della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario.
  2. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo: a) sottopone proposte agli organi di gestione del Conservatorio inerenti all’ organizzazione dei servizi e del personale; b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici amministrativi e l’ articolazione dell’ orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
  3. Il Direttore Amministrativo, inoltre: a) partecipa agli organi di gestione del Conservatorio secondo le norme del presente Statuto; b) è responsabile dell’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; c) controlla l'attuazione dei programmi e degli obiettivi così come delineati dagli organi del Conservatorio e riferisce di eventuali scostamenti di spesa al Consiglio di Amministrazione; d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici che a lui fanno capo nonché adotta gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo del Conservatorio e assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’ assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

 

Art. 31 Pianta organica del personale non docente

Il Conservatorio definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale non docente necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali. Essa è disposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute e approvata ai sensi dell’art. 22 comma 7 del presente Statuto.

TITOLO VI NORME COMUNI

Art. 32 Silenzio - assenso

Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 30 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

Art. 33 Calendario dell’Anno Accademico e decorrenza dei mandati

  1. Il calendario dell'Anno Accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.
  2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

 

Art. 34 Pubblicità delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni degli Organi Istituzionali a contenuto generale sono pubblicate all’albo del Conservatorio in conformità al principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
  2. Per la pubblicazione, non obbligatoria, dei provvedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati, l’organo deliberante acquisirà preventivamente il consenso degli interessati.

 

Art. 35 Segreteria degli Organi collegiali

Ciascun organo collegiale elegge al proprio interno un segretario che cura la redazione e la tenuta dei verbali delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico – amministrativo.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Adozione dello Statuto e dei Regolamenti in prima applicazione

  1. In sede di prima applicazione: a) lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori; b) il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. c) il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  2. Lo Statuto e il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, nonché il Regolamento di cui all’art. 29 comma 1, sono deliberati e trasmessi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.  
  3. I Regolamenti interni sono adottati con Decreto del Presidente previa delibera degli Organi competenti, sentito il Consiglio Accademico.

 

Art. 37 Modalità e procedure elettorali

1. Nelle more dell’adozione del Regolamento generale del Conservatorio, si applicheranno le seguenti modalità e procedure elettorali. Il Regolamento generale del Conservatorio conterrà anche le procedure riguardanti i rappresentanti degli Organi collegiali oggetto di designazione.

2. Per quanto riguarda le procedure elettorali del Direttore, l’elettorato passivo è riservato ai professori che non abbiano subito condanne penali passate in giudicato o provvedimenti disciplinari (superiori alla censura) correlati alla propria funzione, con una anzianità di almeno 5 anni effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, purché in possesso di una pregressa esperienza di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. Le candidature, corredate da un documento programmatico, devono essere presentate per iscritto, almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la prima votazione, sottoscritte da almeno 10 docenti elettori ad una apposita Commissione elettorale di garanzia, che provvederà a pubblicizzarle, anche attraverso l’affissione all’albo; è composta da 3 docenti di ruolo in servizio nell’Istituzione, eletti dal Collegio dei Professori. La Commissione elegge al suo interno un Presidente che indice le elezioni. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale di garanzia.

4. In sede di prima applicazione le elezioni del Direttore sono indette entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

5. L'elezione avviene: a) per scrutinio segreto; b) con un quorum costitutivo dell'elettorato attivo non inferiore al 50% più uno degli aventi diritto al voto; c) la votazione avverrà in un unico turno, laddove uno dei candidati, in prima votazione, abbia ottenuto almeno i due terzi dei voti validi; d) qualora ciò non si verifichi si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

6. Per quanto riguarda le procedure elettorali del Consiglio Accademico: a) i Docenti possono presentare la propria candidatura individuale o aggregarsi, sulla base di affinità programmatiche, in liste con altri docenti; b) ogni candidato farà pervenire al Direttore in carica, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle votazioni, per l’affissione all’Albo dell’Istituto, il curriculum di cui all’art. 23 comma 2 lettera a) dello Statuto; c) le votazioni sono indette dal Direttore in carica entro 30 giorni dal suo insediamento; d) il corpo docente elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto, con un quorum costitutivo del 50% più uno degli aventi diritto, con elezioni a maggioranza semplice, tramite votazioni ad unico turno con la possibilità di esprimere un massimo di otto preferenze tra tutti i candidati iscritti alla consultazione; e) a parità di voti sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo nella sede del Conservatorio;

7. Per quanto riguarda la Consulta degli Studenti: a) in sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. n.132/2003, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti; b) la Consulta degli studenti è eletta a scrutinio segreto dagli studenti, sulla base di candidature che devono essere comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell’inizio delle votazioni. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 5 giorni lavorativi. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto. Almeno 20 giorni prima dell’inizio delle votazioni, il Direttore convoca un’Assemblea di tutti gli studenti avente come oggetto l’imminente elezione; c) entro un mese dal suo insediamento, la Consulta si dà un Regolamento di funzionamento interno, che viene portato al parere del Consiglio accademico e, corredato di tale parere, alla ratifica del Consiglio di amministrazione. Qualora il Regolamento non venga formulato entro il termine sopra indicato, il Consiglio accademico provvede a tale formulazione, acquisisce il parere dell’Assemblea generale degli studenti e, successivamente, lo porta alla ratifica del Consiglio di amministrazione.

 

Art. 38 Mantenimento dei corsi dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Il Conservatorio mantiene attivi gli attuali corsi fino all'entrata in vigore dell'apposito Decreto del Ministro sugli Ordinamenti Didattici; di conseguenza, nelle more, il Conservatorio continuerà a rilasciare i relativi titoli finali di studio, in base al previgente ordinamento.

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